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  1. Jun 2020
    1. I vigenti regimi prudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE sono basati in larga misura sulle successive versioni delle norme di regolamentazione internazionali stabilite per i grandi gruppi bancari dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, affrontano solo parzialmente i rischi specifici connessi alle diverse attività di un gran numero di imprese di investimento. Le vulnerabilità e i rischi specifici propri di tali imprese di investimento dovrebbero pertanto essere appositamente affrontati tramite meccanismi prudenziali adeguati e proporzionati a livello dell’Unione.
    2. Requisiti prudenziali solidi sono parte integrante delle condizioni regolamentari in base alle quali gli enti finanziari forniscono servizi nell’Unione. Le imprese di investimento, insieme agli enti creditizi, sono soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per quanto riguarda il trattamento e la vigilanza prudenziali, mentre la loro autorizzazione e altri requisiti in materia di organizzazione e di norme di comportamento sono stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento e del Consiglio (6).